Autorizzazioni paesaggistiche

Nelle zone vincolate ai sensi del D. Lgs. 42/2004  gli interventi, qualora determinino modifiche all’aspetto esteriore degli immobili, necessitano di autorizzazione paesaggistica. L’interessato può presentare istanza di autorizzazione allo Sportello Unico per l’Edilizia, mediante procedimento telematico, utilizzando le form online specifiche.

L'Autorizzazione Paesaggistica per le trasformazioni in zona tutelata costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento, come stabilito dall’art. 146, D.Lgs. n. 42/04, "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

In base alla tipologia di intervento è necessario presentare una specifica richiesta di autorizzazione.

Con l'entrata in vigore del DPR 31/2017 si è verificato un riordino delle tipologie di procedimento paesagggistico:

Autorizzazione paesaggistica semplificata, per interventi di lieve entità, come da allegato B della normativa.

Autorizzazione paesaggistica ordinaria, per gli interventi di maggior impatto.

Accertamento di compatibilità paesaggistica, per le opere già realizzate in difformità o assenza dell'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano effetti eccedenti a quanto indicato al  comma 4 dell’art. 167 e al comma 1-ter dell’art. 181, D.Lgs. n. 42/04 e s.m.i.

ATTENZIONE:

le istanze di ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA (sanatorie) riferite a opere che richiedono anche un ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' URBANISTICA, devono essere presentate contestuali (in allegato) alla pratica edilizia, per evitare il rigetto della stessa.