Residenze turistico-alberghiere
Descrizione
Sono residenze turistico-alberghiere (R.T.A.), le strutture che forniscono alloggio ai clienti in non meno di sette unità abitative, costituite da almeno un locale bagno privato completo con cucina o angolo cottura in vano apposito localizzati in un'unica unità immobiliare catastale.
E’ consentita la presenza di unità abitative costituite da tre locali, con cucina o posto-cottura, in numero non superiore al 30 per cento delle unità abitative complessive.
Le Residenze turistico - alberghiere possono svolgere la propria attività, oltreché nella sede principale, o «casa madre», ove sono ubicati i servizi di ricevimento e portineria e di regola gli altri servizi generali di cui si avvalgono gli ospiti, anche in dipendenze aventi le caratteristiche di cui al regolamento regionale. Le dipendenze sono costituite da locali collocati in parti distinte dello stesso stabile o in stabili diversi dalla casa madre e posti ad una distanza non superiore, di norma, a 100 metri di percorso pedonale. L’ubicazione deve consentire il mantenimento dell’unitarietà della gestione e di utilizzo dei servizi.
Le Residenze turistico - alberghiere in possesso di particolari caratteristiche esplicitate nella L.R. 1/2024 e nelle Disposizioni attuative della disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale n.32 del 12 novembre 2014 (Testo unico in materia di strutture turistico - ricettive e norme in materia di imprese turistiche), Testo coordinato con dgr n.1172 del 27 dicembre 2019, con dgr n.74 del 6 febbraio 2020 e con dgr n. 394 dell'8 maggio 2020 possono assumere denominazioni aggiuntive (Villaggio residenza Turistica Alberghiera,Country House,Alberghi centro Congressi).
All’interno delle Residenze turistico - alberghiere può essere effettuato il servizio di ristorazione attraverso la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva (in questo caso è necessario presentare NIA sanitaria ai sensi del Regolamento CE 852/2004);
Requisiti
- Requisiti soggettivi:
possesso dei requisiti morali previsti dagli articoli 11 e 92 del R.D. n. 773/1931;
assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia.
Se l'attività viene svolta in forma societaria il possesso dei requisiti morali deve essere autocertificato in caso di S.p.A. e S.r.l., dal legale rappresentante, da tutti i componenti del consiglio di amministrazione, da tutti i componenti del collegio sindacale, e dal socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a quattro); nel caso di s.a.s. dai soci accomandatari, in caso di s.n.c. dai soci amministratori.
- Requisiti oggettivi:
Le residenze turistico-alberghiere devono possedere la giusta destinazione urbanistica, i requisiti tecnico/edilizi ,di sicurezza ed igienico-sanitari previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti in materia. Devono, inoltre, rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione incendi ed essere in possesso del certificato prevenzione incendi, quando necessario.
La classificazione da parte della Provincia con la relativa attribuzione delle stelle (da due a quattro ) in base al possesso dei requisiti minimi per ciascun livello di classificazione (così come definiti nel regolamento regionale) ed alle caratteristiche qualitative è requisito imprescindibile per l’accesso e l’esercizio dell’ attività di R.T.A..
Note
La SCIA ha validità immediata e permanente, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare, all’attività svolta o ai locali.
Gli obblighi da rispettare nell’esercizio dell’attività sono:
- dare alloggio unicamente alle persone munite di documento di riconoscimento;
- compilare e far sottoscrivere dal cliente la scheda ministeriale di dichiarazione delle generalità;
- comunicare all’autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate entro ventiquattro ore dal loro arrivo.
Informazioni per il pubblico
E’ obbligatorio esporre nella zona di ricevimento degli ospiti in modo ben visibile:
a) licenza di esercizio;
b) la dichiarazione dei requisiti per la classificazione debitamente vidimata dalla Regione;
c) la tabella dei prezzi vidimata dalla Regione;
d) i costi dei servizi straordinari
E’ obbligatorio esporre nelle unità abitative :
a) la denominazione della struttura ricettiva e la sua classificazione;
b) il numero dell’unità abitativa;
c) il numero dei letti autorizzati;
d) i prezzi giornalieri dell’unita’ abitativa, della prima colazione, della mezza
pensione e della pensione completa.




