Campeggi
Descrizione
Sono campeggi le strutture ricettive organizzate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti di tende, caravan e autocaravan che siano trasportabili dal turista per via ordinaria senza necessità di ricorrere a trasporto eccezionale.
Nei campeggi è garantita la presenza di piazzole destinate ai mezzi di cui sopra nel limite minimo del 51 per cento del numero complessivo delle piazzole stesse. Nella restante quota di piazzole potrà essere consentita la destinazione a villaggio turistico.
Nei campeggi è possibile attrezzare piazzole destinate ad aree di sosta secondo quanto disposto dalle disposizioni attuali.
La realizzazione di campeggi è soggetta al rilascio di un unitario titolo edilizio avente ad oggetto il complessivo progetto comprensivo della realizzazione delle piazzole, dei manufatti rilevanti in termini di volume edilizio.
Note
La SCIA ha validità immediata e permanente, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare, all’attività svolta o ai locali.
Gli obblighi da rispettare nell’esercizio dell’attività sono:
a) dare alloggio unicamente alle persone munite di documento di riconoscimento;
b) compilare e far sottoscrivere dal cliente la scheda ministeriale di dichiarazione delle generalità;
c) comunicare all’autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate entro ventiquattro ore dal loro arrivo.
Divieti
Nei Campeggi , fermo restando i casi specifici indicati dalla legge regionale,è vietato:
- il mutamento della destinazione d’uso dei manufatti ;
- la vendita delle piazzole, l’affitto delle stesse per periodi pluriennali o indeterminati;
- ogni forma di utilizzazione delle piazzole che possa in alcun modo configurarsi come privatizzazione o limitazione dell’offerta al pubblico.




