Sale giochi
Descrizione
Sono definite “Sale Giochi” gli esercizi pubblici dotati di locali appositamente allestiti per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, bigliardi, bigliardini, flipper o juke box.
La superficie minima richiesta per aprire o trasferire una sala giochi è di mq 50. Detta superficie dovrà essere calcolata al netto delle zone di servizio, dotate di servizi igienici con antibagno distinti per maschi e femmine di cui almeno uno attrezzato per portatori di handicaps.
L’accesso ai locali deve avvenire autonomamente e deve essere garantito, qualsiasi sia la superficie destinata all’attività, il requisito dell’accessibilità per i portatori di handicaps.
Il locale dovrà essere distante almeno m. 300, misurati per la via pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale ed inoltre strutture ricettive per categorie protette.
Il locale non dovrà essere ubicato in un seminterrato o a piani diversi dal piano terra e dovrà soddisfare i requisiti di sorvegli abilità previsti dal D.M. Interno 17.12.1992 n. 564.
Presentazione della richiesta di Autorizzazione per l’apertura o il trasferimento di una Sala Giochi
Riferimenti di legge
R.D. 773/31 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
Legge Regione Liguria n. 17/2012
Deliberaz. Cons. Com. n° 1 / 2012
Decreti periodici del Ministero delle Finanze e Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato
Note
Ai sensi della Legge Regione Liguria n. 17/2012, l’autorizzazione ha validità quinquennale, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare, all’attività svolta o ai locali




