Somministrazione temporanea
Descrizione
Sono definite attività temporanee di somministrazione al pubblico quelle esercitate in occasione di fiere, feste, mercati, sagre enogastronomiche o di altre riunioni straordinarie di persone.
Le attività temporanee non possono avere durata superiore a quella della manifestazione e possono essere svolte solo in relazione ai locali o ai luoghi in cui si svolge la manifestazione.
Le attività di somministrazione svolte in forma occasionale e completamente gratuite non richiedono la presentazione del titolo autorizzativo di cui alle presenti disposizioni, salvo il rispetto della normativa igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare.
Requisiti
Requisiti soggettivi:
- possesso dei requisiti soggettivi (morali e professionali) previsti dall'articolo 71 del D.Lgs n. 59/2010;
- assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia.
Requisiti oggettivi:
E' necessario avere la disponibilità dei locali a destinazione d'uso commerciale. I locali devono rispettare le norme igienico-sanitarie, edilizie ed urbanistiche vigenti in materia.
Riferimenti di legge
R.D. 773/31 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
Legge 241/90
LR 1 /2007
D.Lgs 59/2010
Note
La SCIA ha validità esclusivamente per il periodo di durata della manifestazione, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare, all’attività svolta o ai locali e/o strutture allestite.




