Agenzia d'Affari
Descrizione
Sono definite “Agenzie d’affari” le imprese che si offrono come intermediarie nell’assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta.
Le tipologie più comuni di agenzia sono elencate nel modulo della S.C.I.A. (Segnalazione certificata di inizio attività), da presentare per via telematica al Comune.
Per altre categorie di agenzie – che restano perciò escluse dalla procedura di competenza del Comune - è necessario invece presentare la richiesta di autorizzazione alla Questura: per es. agenzie matrimoniali, agenzie di recupero crediti, agenzie di pubbliche relazioni, agenzie di pubblici incanti (aste).
Per l’esercizio dell’attività di casa di spedizioni non è più necessario presentare la S.c.i.a. al Comune, a seguito della riforma della Direttiva Servizi (dpr 147/2012)
Ufficio competente
Per avvio di attività, trasferimento di sede, subingresso, variazione dell’ attività di agenzia d’affari è competente l’ufficio Commercio Stabile-SUAP-c.d.r Commercio Attività Produttive presso Piazza Europa n.1.
Istr. Francesca Gallo
Funzionario Responsabile : Dott.ssa Silvia Cavallini
Per informazioni :
Responsabile del procedimento:
Francesca Gallo E-mail: francesca.gallo@comune.sp.it
Tel. 0187 727712
Requisiti
Requisiti soggettivi:
- possesso dei requisiti soggettivi (morali e professionali) previsti dagli artt. 11,12 e 131 del R.D. 773/1931
- assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia (l. 31/05/1965 n. 575 e succ. mod.)
Se l'attività di Agenzia viene svolta in forma societaria il possesso dei requisiti morali deve essere autocertificato dal legale rappresentante e da tutti i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale in caso di S.p.A. e S.r.l., dai soci accomandatari in caso di S.a.s., dai soci amministratori in caso di S.n.c.
E’ consentita la possibilità di nominare uno o più rappresentanti
Requisiti oggettivi:
E' necessario avere la disponibilità dei locali a destinazione d'uso commerciale/ufficio. I locali devono rispettare le norme igienico-sanitarie, edilizie ed urbanistiche vigenti in materia.
L’attività può essere svolta anche nell’ambito di un locale sito all’interno di un’abitazione privata, purché separato dalla parte restante della stessa unità immobiliare e dotato di ingresso indipendente. In tale ultima ipotesi il richiedente dovrà prestare il consenso a sottoporsi alle prescrizioni dell’art. 16 del R.D. n. 773/1931, in base al quale ”gli ufficiali ed agenti della pubblica sicurezza hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati all’esercizio di attività soggetti ad autorizzazioni di Polizia e di assicurarsi dell’adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall’autorità”.
L’art. 211 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. prevede inoltre la possibilità di svolgere la suddetta attività in forma ambulante, purchè venga rispettato (come per le ulteriori attività elencate all’art. 115 del T.U.L.P.S.) l’obbligo di esibizione della licenza all’autorità locale di pubblica sicurezza dei comuni che vengono percorsi dal titolare
Riferimenti di legge
art. 19, l. 07/08/1990, n. 241 e succ. mod.
art. 115 del R.D. 773/1931, recante il Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza
art. 204 e 223, R.D. 6 maggio 1940 n. 635 (Approvazione del Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di Pubblica Sicurezza
articolo 5, DPR n.160/2010 (Regolamento SUAP).




