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Descrizione
La regione Liguria con la legge regionale n. 40 del 07/10/2009 “Testo Unico della normativa in materia di sport”, favorisce e promuove la diffusione dell’attività sportiva, motorio ricreativa, operando al fine di garantire a tutti i cittadini l’esercizio della pratica sportiva come strumento per il miglioramento ed il mantenimento delle condizioni psicofisiche della persona, per la tutela della salute, per la formazione educativa e lo sviluppo delle relazioni sociali.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione della disciplina regionale:
· gli impianti ove è svolta attività sportiva senza fini di lucro da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive nazionali riconosciute dal CONI o agli Enti di Promozione e Propaganda sportiva, le quali devono esercitare la loro attività nel rispetto degli statuti e delle norme degli enti cui sono affiliati;
· gli impianti sportivi scolastici, le aree attrezzate ludico-sportive e gli ambienti inseriti in impianti sportivi utilizzati esclusivamente in funzione dell’attività ivi svolta;
· i centri e le scuole ove è svolta attività che non ha carattere sportivo o ginnico - ludico di potenziamento fisico e di muscolazione, in particolare i centri di presa coscienza corporea, di educazione posturale globale, di armonizzazione corporea ed energetica, di yoga, nonché le scuole di danza, esclusivamente in funzione delle attività di danza.
Requisiti
Requisiti soggettivi:
Requisiti oggettivi:
Riferimenti di legge
· D.P.G.R. 11/02/2003 n. 4 /REG.
· Regolamento regionale 21/03/2007 n. 1 (modifiche al regolamento regionale 11/02/2003 n. 4/reg.
· Legge regionale n. 40 del 07/10/2009 (Testo unico normativa in materia di sport)
Note
La SCIA ha validità immediata e permanente, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare, all’attività svolta o ai locali.




